La gestione delle sigarette elettroniche a fine vita
“Differenziare e riciclare per noi non è solo un obbligo, ma un dovere nei confronti delle generazioni future."
Introduzione
Gestire le sigarette elettroniche a fine vita significa gestire rifiuti, più esattamente RAEE, ovvero Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. In generale, la normativa richiede che tutti i passaggi siano effettuati da soggetti autorizzati espressamente: l’unica eccezione è il deposito preliminare, la prima raccolta del rifiuto, che è però comunque soggetta a delle regole.
Lo scopo di questa pagina è spiegare nella maniera più semplice possibile cosa fare nelle tre fasi principali della gestione del rifiuto: la raccolta, il trasporto e l’avvio al riciclo. Le indicazioni per la gestione sono tratte dal Decreto Ministeriale 121/2016. Quando si parla di Allegato I e Allegato II ci si riferisce agli allegati di quel decreto, che per maggiore comodità vengono forniti in un unico file a questo link.
Raccolta presso il punto vendita
Per gestire correttamente la raccolta delle sigarette elettroniche usate nei locali del suo punto vendita, il rivenditore dovrà effettuare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 3 bis (link) in qualità di “Distributore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”. La raccolta va fatta in appositi contenitori trasparenti, studiati per essere conformi alla normativa. I contenitori possono anche essere posizionati presso un’area di pertinenza del punto vendita, pavimentata e circoscritta: in questo caso vanno ricollocati all’interno del punto vendita a fine giornata.
Periodicamente questi contenitori vanno vuotati in magazzino in altri contenitori, che saranno utilizzati per il trasporto: è importante che venga individuata un’area precisa del magazzino dove fare questo deposito, e che i rifiuti raccolti non vengano confusi o mescolati con altri rifiuti, oppure con merci di vario genere. Questa operazione deve essere registrata su un apposito modulo, l’Allegato I, che va trattenuto per almeno 3 anni.
A questo punto inizia il cosiddetto “deposito preliminare”, che non può prolungarsi indefinitamente: il trasporto verso il centro di raccolta va effettuato ogni 6 mesi o quando il quantitativo raggruppato raggiunge i 1.000 kg; in ogni caso il deposito preliminare non può superare l’anno. Il consiglio, per avere una gestione più semplice e con minori rischi, è di non allungare mai eccessivamente i tempi di deposito.
Il trasporto dal punto vendita al centro di raccolta
Come detto all’inizio, ad esclusione del deposito preliminare, le operazioni di trasporto dei rifiuti devono essere autorizzate e le sigarette elettroniche a fine vita non fanno eccezione.
Esistono 2 alternative per le operazioni di trasporto:
1) nel caso in cui il distributore scelga di fare il trasporto con un veicolo nella sua disponibilità, dovrà prima verificare che il mezzo sia regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: ovvero l’iscrizione in categoria 3 bis in qualità di trasportatore. Nell’iscrizione, che è un documento di alcune pagine, saranno indicati oltre alla ragione sociale anche le targhe dei mezzi autorizzati e i rifiuti che l’impresa può trasportare. Prima di iniziare il trasporto bisognerà compilare e numerare l’Allegato II in triplice copia. I rifiuti possono essere conferiti in un’isola ecologica gestita dal Comune (elenco delle isole ecologiche consultabile qui https://www.cdcraee.it/centri-di-raccolta-comunali-aperti-alla-distribuzione/
2) prendere accordi con l’azienda municipalizzata del comune di riferimento che effettua la raccolta urbana dei rifiuti.
La consegna dei rifiuti al centro di raccolta e l’avvio al riciclo
Quando il Distributore porterà le vecchie sigarette elettroniche ad essere riciclate è necessario che dimostri di avere agito correttamente, e quindi che trattenga una sorta di “ricevuta” delle operazioni svolte. Il destinatario della raccolta firmerà l’Allegato II e restituirà due copie, destinate rispettivamente ad Distributore ed al trasportatore. Il Distributore conserverà la sua copia, insieme all’Allegato I , per almeno tre anni.
FAQ
Cosa sono le AEE?
AEE è un acronimo che sta per Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in pratica un’apparecchiatura che funziona tramite energia elettrica o un campo elettromagnetico. La definizione esatta si trova nel D.lgs. 49/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE. Le AEE possono essere domestiche o professionali.
Quando un’AEE diviene un RAEE?
Quando il detentore di un AEE decide di disfarsene a quel punto l’AEE diventa un RAEE, ovvero un Rifiuto da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questo passaggio è molto importante: la legge prevede delle regole precise per tutelare l’ambiente e la salute di tutti
I RAEE vengono riciclati? Come mai è così importante?
La normativa prevede l’obbligo di riciclaggio per i RAEE, in questo modo viene recuperato materiale che altrimenti andrebbe estratto dalle miniere: si stima che i 2/3 del quantitativo di rame prodotto dal 1900 a oggi sia ancora in uso produttivo. Inoltre, il riciclaggio consente di limitare l’utilizzo delle discariche e la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose.
I RAEE contengono sostanze pericolose?
Sì, i RAEE possono contenere sostanze pericolose per l’ambiente e la salute umana, ad esempio metalli pesanti o composti organici di vario genere. Tuttavia, il loro corretto utilizzo, raccolta e riciclaggio garantisce la giusta sicurezza durante tutto il ciclo di vita dell’apparecchiatura.
Cos’è l’Uno contro Uno? Sono obbligato?
Con il DM 65/2010 la legge ha introdotto l’uno contro uno. In pratica, un distributore che vende un’AEE è obbligato a ritirare la vecchia apparecchiatura che viene sostituita. In questo modo si evita che tante apparecchiature vengano gestite in modo non ottimale.
Cos’è l’Uno contro Zero?
Il DM 121/2016 ha introdotto l’uno contro zero. In questo modo il consumatore può lasciare al distributore la vecchia apparecchiatura anche senza ritirarne una nuova. Questa modalità si applica ai RAEE di piccolissima dimensione, inferiore a 25 centimetri. I grandi distributori, con una superficie del punto vendita maggiore di 400 mq, sono obbligati al ritiro. Per gli altri è una modalità facoltativa, che può diventare però un’occasione di business.
Ci sono regole per la raccolta e il deposito dei RAEE dei clienti?
Sì, la legge prevede che ogni passaggio della gestione rifiuti avvenga secondo dei dettami ben precisi, come spiegato nella breve guida soprastante.
Che vuol dire “tracciabilità dei rifiuti”?
La legge prevede che vengano registrati su carta il deposito e il trasporto dei rifiuti, in modo da contrastare fenomeni di illegalità. Per i distributori è stata sviluppata una modulistica semplificata: tutte le registrazioni vanno conservate per tre anni.
Posso fare il trasporto dei rifiuti fino all’isola ecologica con un’auto aziendale o di proprietà?
Certamente, però il veicolo deve essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali e il trasporto deve essere accompagnato dal documento che prevede il decreto. Anche questo viene spiegato nella guida